IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. iscritto al n. 419/89 gip contro Cannata Piero, nato a Bompietro il 24 dicembre 1947 e residente a Prato, via delle Fonti n. 63, indiziato dei reati di cui agli articoli 521 e 660 del c.p. avvenuti in Prato il 12 agosto 1989. Osserva che il Cannata e' stato denunziato dai carabinieri per i reati sopra indicati e che in sede di sommaria istruttoria il p.m. ha disposto perizia psichiatrica a seguito della quale il perito ha concluso che Cannata Piero e' affetto da disturbo schizofrenico con totale incapacita' di intendere e di volere al momento del fatto e con elevata pericolosita' sociale. Il p.m. ha quindi chiesto il rinvio a giudizio. In sede di udienze preliminare il p.m. ha eccepito la incostituzionalita' dell'art. 425 del c.p.p. in relazione all'art. 222 del c.p. e artt. 3 e 24 della Carta costituzionale. La difesa ha concluso per sentenza di non luogo a procedere per mancanza di imputabilita'. Cio' premesso, questo g.i.p. ritiene fondata l'eccezione sollevata e, poiche' trattasi di norma che e' tenuto ad applicare, la questione si presenta rilevante per il giudizio in corso e non appare manifestamente infondata per le considerazioni che seguono: l'art. 70 del c.p.p. dispone che il giudice puo' disporre perizia anche di ufficio all'orche' l'infermita' mentale e' sopravvenuta al fatto e durante il tempo dell'espletamento della perizia possono essere assunte, a richiesta delle parti, le prove che consentono di giungere al proscioglimento dell'imputato. Il nuovo codice nulla dice invece per la infermita' mentale esistente al momento della commissione del fatto ed in conseguenza il g.i.p. dovrebbe nell'udienza preliminare dichiarare non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425, per mancanza di imputabilita', con contestuale applicazione del ricovero di un manicomio giudiziario ai sensi dell'art. 222 del c.p. Il g.i.p. dovrebbe far cio' senza poter accertare se il fatto esiste, e' stato compiuto, ed e' addebitabile all'imputato in quanto manca una normativa in proposito uguale a quella che l'art. 70 prevede per la infermita' mentale sopravvenuta, non potendo senza violare le norme del nuovo codice in materia probatoria, dar valore di prova alle risultanze delle indagini preliminari. Poiche' un decisione del genere non e' senza conseguenza giacche' prevede l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in un manicomio giudiziario, appare evidente la diversita' di trattamento nei confronti dell'imputato a seconda che l'infermita' mentale sia esistente al momento del fatto o sia sopravvenuta per quanto concerne le decisioni del g.i.p. nell'udienza preliminare. E' manifesta la violazione in un caso di specie degli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale. Ritenuta rilevante, per quanto si e' sopra detto, e non manifestamente infondata la questione.